Ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori con doppia cittadinanza non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 4 della Convenzione de L’Aja, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale. Pertanto, deve ritenersi sussistere la giurisdizione dello Stato che presenti col minore il collegamento più stretto, che va individuato con lo Stato in cui il minore ha residenza abituale.

Cass. sez. Unite Civili,sent. nr. 1310/17, dep. 19.01.2017