Con ordinanza n.1418/2017, depositata in data 13.01.2017, la Corte di Cassazione, Sez. VI penale, ha rimesso (nuovamente) alla Corte Costituzionale il Testo Unico in materia di stupefacenti.
In particolare la Corte di Cassazione rileva che la precedente declaratoria di incostituzionalità delle norme del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificate dal D.L. 272/2005 (sent. Corte Cost. 32/2014), se da una parte si è tradotta nella (re)introduzione di un trattamento sanzionatorio più mite – rispetto a quello caducato – per le condotte concernenti le cosiddette droghe leggere, viceversa, in relazione alle cosiddette droghe pesanti ha portato ad un trattamento sanzionatorio più severo , proprio in considerazione della reviviscenza della normativa ante 2006 (la cd. Jervolino Vassalli come emendata dal referendum del 1993) con l’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva da sei a otto anni di reclusione.
La Suprema Corte ritiene, dunque, che non sia consentito alla Corte Costituzionale, una declaratoria di incostituzionanalità di una norma generale favorevole, per contrasto con l’art.25 co.2 Cost., in tema di riserva di legge in materia penale.
La Cassazione muove inoltre un secondo rilievo, ritenendo che l’attuale pena minima edittale prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 sia comunque incostituzionale difettando di ragionevolezza ed in contrasto con il principio di proporzionalità, riportabile al disposto degli artt.3 e 27 Cost.

In definitiva la Suprema Corte “chiede che la Corte costituzionale dichiari costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 25 Cost., comma 2, artt. 3 e 27 Cost., la norma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, nella parte in cui prevede quale minimo della pena  detentiva la reclusione di otto anni anzichè di sei anni.

Cass.Pen., Sez. VI – Ordinanza n.1418/2017

avv. Stefano Paroni