Le Sezioni Unite penali, u.p. 26.03.2015, pres. Santacroce, rel. Cassano, ric. Maritan, si pronunciano sulla questione della nullità derivante dall’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato, concludendo per la sua natura assoluta ed insanabile.

La questione rimessa:«Se l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integri una nullità assoluta o, invece, una nullità generale a regime intermedio, che può essere sanata ai sensi dell’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., per effetto dell’acquiescenza del difensore di ufficio e della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità».