La legge n. 68/2015, concernente “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” rappresenta il più rilevante intervento organico di riforma della normativa in tema di tutela penale dell’ambiente.

Tra le novità di rilievo, vi è l’introduzione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali che è una delle novità della riforma che desta notevole interesse, specie tra gli operatori economici, per il rilevante impatto pratico che comporterà la sua introduzione.

Di seguito, una breve panoramica dell’istituto.

L’art. 1, 9 comma della legge n.68/2015, ha introdotto nel T.U.A. (d.lgs n. 152/2006) la Parte Sesta-bis che, agli articoli 318bis e seguenti, prevede una particolare procedura di estinzione dei reati ambientali.

La procedura in vigore dal 29.05.2015, che mira ad evitare le conseguenze sanzionatorie penali accanto a quelle amministrative, ricalca quella prevista in materia di sicurezza su lavoro (d.lgs. 81/2008, art. 301) prevedendo un meccanismo estintivo della fattispecie penale a seguito della regolarizzazione della contravvenzione secondo le indicazioni tecniche degli organi accertatori e del pagamento di una sanzione ridotta.

In relazione ai requisiti oggettivi, in sintesi, la procedura estintiva si applica alle ipotesi contravvenzionali previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e punite con la sola ammenda o con la pena alternativa dell’arresto o ammenda, che non abbiano cagionato un danno od un pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Ne deriva che nei casi in cui non sia possibile eliminare l’irregolarità per essersi già verificato il danno o il pericolo che la norma mira ad evitare, non sarà possibile ricorrere alla procedura estintiva.

La valutazione in ordine alla ammissibilità alla procedura estintiva è rimessa all’organo accertatore che è tenuto ad impartire una prescrizione asseverata da ente speciaslizzato nella materia trattata.

La nuova disciplina prevede, altresì, che il procedimento penale relativo alla contravvenzione resti sospeso dal momento dell’iscrizione e fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve comunicazione dell’adempimento o del mancato adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore.

Quanto alla procedura, il nuovo art. 318ter prevede che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza in materia ambientale, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la stessa polizia giudiziaria, impartisca al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario che può essere prorogato, a richiesta del trasgressore, se vi siano specifiche e documentate circostanze tali da rallentare i tempi della regolarizzazione non acerivibili al trasgressore. L’organo accertatore, con la prescrizione impartita, potrà anche imporre delle specifiche misure di natura cautelare atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Seguirà la fase della verifica delle prescrizioni impartite che l’organo accertatore deve compiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato per adempiere; ne deriva che se l’organo accertatore ne accerterà l’adempimento, ammetterà il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunicherà al Pubblico ministero l’adempimento della prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma che determina l’estinzione della contravvenzione e di conseguenza la richiesta di archiviazione del P.M..

Quando, invece, dai controlli dell’organo di vigilanza dovesse risultare l’inadempimento della prescrizione impartita, l’organo accertatore ne darà comunicazione al Pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Se l’adempimento è successivo alla scadenza del termine ma comunque è tale da essere ritenuto congruo ovvero se l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione dovesse essere eseguita con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, tali condotte vanno valutate ai fini dell’applicazione dell’articolo 162bis del codice penale (oblazione c.d. speciale) e, in tal caso, la somma da versare verrà ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Avv. Elisa Sottosanti