La Corte di Cassazione, sez.I, con la sentenza n.1504/17 ha  ritenuto  superato il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio, ai fini del riconoscimento e della successiva quantificazione dell’assegno divorzile:

“Giacchè il divorzio rescinde ogni legame con il precedente vincolo matrimoniale e in considerazione del principio di autoresponsabilità economica, il contributo ex art.5 l.898 del 1970 non può esssere parametrato, sotto il profilo dell’an, al tenore di vita matrimoniale; dunque spetterà solo all’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o che dimostri di essere nell’impossibilità di procurarseli, per poter essere economicamente indipendente”